Corte d’Appello di Milano, 17 settembre 2014
In caso di cessione d’azienda, il precedente datore di lavoro (cedente) resta obbligato al pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate per il periodo sino alla cessione.
La giurisprudenza di merito si allinea al più recente orientamento della Corte di Cassazione (v. tra le altre Cass. 11 settembre 2013, n. 20837), secondo la quale in caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d’azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 2112 c.c., comma 2 (invece quest’ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è l’unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d’azienda).