Corte d’Appello di Milano, 20 febbraio 2019
Cambio d’appalto: l’azione per ottenere l’assunzione presso la subentrante, in forza della clausola sociale, non è incompatibile con l’avvenuta impugnazione del licenziamento subito per la cessazione dell’appalto. La clausola sociale tutela l’addetto all’appalto anche se questi era dipendente di un subappaltatore.
La sentenza della Corte d’appello di Milano affronta una serie di questioni relative all’applicazione della c.d. clausole sociali di garanzia dell’occupazione in caso di cambio d’appalto, qui prevista dell’art. 4 del CCNL Multiservizi. In primo luogo viene riformata la pronuncia del Tribunale che aveva respinto la domanda di assunzione presso il nuovo appaltatore, per il fatto che il lavoratore aveva già impugnato il licenziamento orale subito alla cessazione dell’appalto, e ottenuto una pronuncia di reintegrazione: le due tutele, afferma la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità, sono tra loro autonome, e quella della clausola sociale non presuppone, come aveva affermato il Tribunale, la cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Importante anche l’affermazione della sentenza sull’area di tutela della clausola sociale: l’art. 4 del CCNL garantisce l’assunzione da parte del nuovo appaltatore a tutti gli addetti impiegati nel servizio, dato sostanziale che prevale su quello formale dell’assunzione in capo all’appaltatore o a un subappaltatore. Infine, l’onere della prova di eventuali modifiche dell’appalto, tali da escludere l’obbligo di assumere, è in capo alla società subentrante.
La Corte, con pronuncia costitutiva, dichiara l’obbligo del nuovo appaltatore di assumere la lavoratrice con effetto retroattivo dalla data del cambio appalto, condannando l’impresa alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate sin dal subentro nella gestione del servizio.