Corte d’Appello di Milano, 19 aprile 2023
Lo straordinario è continuativo anche se non reso tutti i mesi o tutti gli anni del rapporto di lavoro.
Per accertare la sistematicità dello straordinario, non rileva che le quantità di lavoro mensili siano differenti, o che lo straordinario non sia stato reso per alcuni periodi: le esigenze aziendali che determinano il ricorso allo straordinario possono ben variare quantitativamente, senza che ciò incida sul complessivo giudizio di continuatività della prestazione straordinaria. Quanto all’incidenza del lavoro straordinario continuativo sulla retribuzione di altri istituti la questione, non esistendo nell’ordinamento un principio di onnicomprensività della retribuzione, va risolta di volta in volta sulla base della specifica disciplina della legge o del contratto collettivo applicabile.