Corte d’Appello di Milano, 27 settembre 2016
La lettura contestuale della sentenza, ex art. 429, 1° comma, c.p.c., non può essere equiparata alla comunicazione del deposito della stessa, ai fini della decorrenza dei termini per l’esercizio dell’opzione alternativa alla reintegrazione.
La disciplina sull’esercizio dell’opzione del lavoratore per l’indennità alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, ex art. 18 della l. 300/70 (nella fattispecie di causa, nel testo precedente alla riforma del 2012) prevede che il termine per tale opzione possa decorrere dalla comunicazione del deposito della sentenza. Trattandosi di un termine di decadenza, tale norma va ritenuta eccezionale e di stretta interpretazione: dunque la pronuncia della sentenza in udienza, con lettura sia del dispositivo sia della motivazione, se pure può esonerare la cancelleria dall’obbligo di comunicazione alle parti costituite in giudizio, non può essere equiparata a tale comunicazione al fine della decorrenza di detto termine di decadenza.