Corte d’Appello di Milano, 3 gennaio 2024
Ancora sulla vicenda Alitalia: retribuzione non sufficiente per un assistente di volo passato a ITA
La Corte d’Appello milanese riforma parzialmente la decisione di primo grado, con la quale era stato imposto a ITA di valorizzare l’anzianità professionale maturata dal ricorrente alle dipendenze di Alitalia, e accerta che, sussistendo discontinuità tra le due società, le voci retributive collegate all’anzianità non sono dovute al lavoratore, assunto a condizioni di mercato. Poiché, tuttavia, a seguito del rinnovo del CCNL trasporto aereo di fine 2021 tale superminimo è stato riassorbito nella retribuzione di base, peraltro diminuita rispetto al passato, il Collegio accerta che il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore a partire dal 2022 è insufficiente, e pertanto illegittimo per violazione dell’art. 36 Cost. Di conseguenza, il lavoratore appellante ha diritto alla retribuzione concordata nella lettera di assunzione di ITA per le voci relative alla retribuzione ordinaria e l’indennità di volo ivi riconosciuta anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021.