Corte d’Appello di Milano, 30 marzo 2016 Tribunale di Milano, 30 marzo 2016 (ordinanza) Nella discip …
Corte d’Appello di Milano, 30 marzo 2016 Tribunale di Milano, 30 marzo 2016 (ordinanza) Nella disciplina del licenziamento collettivo, costituisce violazione dei criteri di scelta l’utilizzazione di criteri o sotto-criteri organizzativi basati sulle funzioni svolte o su altre valutazioni professionali, che rendano incoerente o poco trasparente la selezione, ovvero che restringano eccessivamente l’area delle selezione rispetto a funzioni che consentono comunque di comparare più lavoratori.
Due interessanti pronunce sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta organizzativi. Nel caso giudicato dalla Corte d’appello, la società aveva creato, all’interno di una mobilità collettiva, diverse liste di dipendenti, raggruppati sulla base dei profili professionali, all’interno delle quali avrebbe dovuto fare la selezione del personale in esubero. A ciascuna di queste liste applica però criteri e sotto-criteri differenti, in modo disomogeneo tra loro. Questo metodo di scelta viene ritenuto dalla Corte eccessivamente discrezionale e contraddittorio, e tale da non consentire un controllo ex post sulla razionalità della selezione. Il Giudice del Tribunale ricorda che la selezione del personale in esubero non deve essere limitata ai dipendenti coinvolti nella precedente cassa integrazione, e che il datore di lavoro deve specificare, già nella comunicazione ex art. 4, comma 9 l. 223/1991, i criteri e il metodo della loro concreta applicazione, in particolare quando voglia far valere la pretesa infungibilità della professionalità del ricorrente (elemento che peraltro non può essere utilizzato in modo da restringere eccessivamente l’area di comparazione).