Corte d’Appello di Milano 5 dicembre 2019

5 Dicembre 2019

Astenersi dal lavoro a ferragosto e nelle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo dei lavoratori, non derogabile unilateralmente o in forza di contratto collettivo.
La Corte d’Appello conferma la pronuncia del Tribunale di Milano che aveva annullato le sanzioni disciplinari inflitte a due lavoratrici per via del loro rifiuto di lavorare nella giornata del 15 agosto. La Corte riconosce che il godimento delle festività che cadano durante la settimana lavorativa è un diritto soggettivo previsto dalla legge 260/49, derogabile dalla contrattazione collettiva solo in forza di un mandato esplicito in tal senso del lavoratore. Il Giudice esclude che l’adesione delle ricorrenti a una delle sigle sindacali firmatarie dell’accordo possa intendersi come atto equivalente al conferimento di un mandato abdicativo esplicito. L’attività degli esercizi commerciali che operano sulle autostrade, peraltro, non corrisponde a un interesse pubblico qualificato tale da potervi estendere le eccezioni al diritto alla festività previste per settori come quello sanitario.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito