Corte d’Appello di Milano, 8 febbraio 2019
Licenziamento collettivo: l’esubero riferito al profilo professionale non può legittimare la scelta del lavoratore da licenziare, se questi sia stato assegnato a tale posizione in violazione dell’art. 2103 c.c.
Nel confermare la sentenza di primo grado sulla violazione dei criteri di scelta ex art 5 L. 223/1991, la Corte aggiunge un ulteriore profilo: in violazione dell’art. 2103 c.c., infatti, era stato assegnato alla lavoratrice ricorrente il profilo professionale di assistente di magazzino, poi dichiarato in esubero nella comunicazione di apertura della procedura. Tale circostanza, osserva la Corte, esclude che la soppressione dell’attività lavorativa dello stabilimento cui era addetta la lavoratrice possa legittimamente fondarne il licenziamento posto che la stessa avrebbe dovuto rivestire in azienda un ruolo e posizione professionale differente (come accertato con sentenza passata in giudicato).