Corte d’Appello di Milano, sentenza 24 marzo 2014 n. 1597
Nell’ipotesi di imputazione del rapporto di lavoro contemporaneamente in capo a più imprese, e disciplinato dal diritto italiano, il requisito numerico necessario per applicare la disciplina dell’art. 18 S.L in caso di licenziamento illegittimo tiene conto del cumulo dei dipendenti delle imprese coinvolte, anche se parte di essi operano in uno Stato diverso e alle dipendenze di una società di diritto straniero.
Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Milano si segnala per l’importanza anche pratica dell’affermazione di principio. Si trattava di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per pretesa soppressione di una posizione di lavoro, intimato in regime di diritto italiano e ritenuto dai giudici illegittimo per mancanza di prova di tale soppressione e per violazione dei principi di correttezza e buona fede. L’interesse della pronuncia deriva soprattutto dalle conseguenze tratte dall’accertamento della contitolarità del rapporto di lavoro coinvolto in capo alla società italiana, formale datrice di lavoro e alla società controllante straniera, (per la forte interconnessione tra le due società e la contemporanea gestione dei relativi rapporti di lavoro); secondo la Corte, in questo caso, il computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione dell’art. 18 per l’illegittimità del licenziamento coinvolge l’intera unitaria organizzazione del lavoro, formalmente riferibile alle due imprese, a nulla rilevando il fatto che parte della struttura e dei relativi rapporti di lavoro siano situati all’estero e assoggettati a legge diversa da quella italiana.