Corte d’Appello di Napoli, 28 marzo 2023
Illegittimo per violazione dell’obbligo di repêchage il licenziamento per giustificato motivo oggettivo reiterato a seguito di una sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità di un precedente licenziamento collettivo.
La Corte accoglie il reclamo presentato nell’ambito del cd. “Rito Fornero” da alcuni lavoratori e condanna la società presso la quale erano impiegati a reintegrarli nel posto di lavoro. I ricorrenti, dapprima licenziati nell’ambito di un licenziamento collettivo, poi reintegrati da una precedente decisione per violazione dei criteri di scelta, avevano subito un nuovo licenziamento individuale per motivi oggettivi, motivato dalla esternalizzazione dell’attività cui erano originariamente addetti. Secondo il Collegio napoletano, la società non ha adempiuto all’obbligo di repêchage poiché non ha considerato la possibilità di assegnare i ricorrenti a mansioni diverse o inferiori, come previsto dall’art. 2103 c.c., che ha ampliato l’ambito di applicazione dell’obbligo di repêchage, superando il limite posto al datore di lavoro del rispetto della capacità professionale acquisita dal lavoratore.