Corte d’Appello di Napoli, 3 maggio 2018
La mancata adozione del documento di valutazione dei rischi rende illegittima la somministrazione di lavoro, con diritto del lavoratore alla costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
La Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, applica il divieto di somministrazione di lavoro già previsto dall’art. 20 del d.lgs. 276/2003, e poi confermato dall’art. 20 del d.lgs. 81/2015, da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, riconoscendo di conseguenza la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’impresa utilizzatrice, che aveva provveduto alla redazione del documento soltanto in epoca successiva all’avvio della somministrazione. La Corte riconosce il carattere imperativo della previsione legale, censurando la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui aveva escluso l’incidenza della violazione della disciplina sulla sicurezza del lavoro in ragione dell’assenza di un concreto rischio per la salute del lavoratore somministrato: il divieto di ricorso alla somministrazione è espresso in termini assoluti, e non è condizionato ad una verifica ex post dell’assenza di rischi.