Corte d’appello di Napoli, 31 gennaio 2022, n. 5592/2021
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato: non basta la messa in disponibilità e qualche proposta di collocazione presso alcune clienti.
La Corte d’Appello di Napoli accoglie il ricorso di una lavoratrice dipendente (a tempo indeterminato) di una agenzia di somministrazione che chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore messo in disponibilità alla cessazione di una missione. Il Collegio giudicante ha affermato che i tentativi effettuati dall’agenzia di somministrazione, consistiti nell’aver contattato alcune società (non tutti i propri clienti e nemmeno quelli per i quali poteva risultare compatibile il profilo lavorativo della lavoratrice), fossero inidonei a provare l’assolvimento dell’onere di ricollocazione. L’indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 23/2015 deve essere parametrato all’ultima retribuzione percepita, e non all’indennità di disponibilità corrisposta negli ultimi mesi del rapporto di lavoro.