Corte d’appello di Roma, 12 luglio 2022

12 Luglio 2022

Cambio di appalto nei call center: il rapporto non continua automaticamente con l’appaltatore subentrante, ma se c’è licenziamento l’appaltatore uscente deve rispettare l’obbligo di repêchage.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte accoglie il reclamo presentato da alcuni lavoratori di call center contro la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale competente aveva ritenuto giustificato il licenziamento degli operatori adibiti a un appalto nel frattempo aggiudicato ad un’altra società. Secondo il Collegio la L. 11/2016, applicabile in questo caso, che prevede che il rapporto di lavoro “continua” con l’appaltatore subentrante non dispone un effetto di subentro automatico. Se il rapporto non prosegue con il subentrante, il datore uscente può recedere con licenziamento individuale, ma solo se prova l’impossibilità della ricollocazione presso altre commesse.