Corte d’Appello di Roma, 18 ottobre 2018
Licenziamento in frode alla legge: trasferire il lavoratore, in ottemperanza a una sentenza di reintegrazione, presso un’unità locale strutturalmente in esubero determina l’illegittima elusione delle norme imperative sui licenziamenti.
La datrice di lavoro, in ottemperanza alla sentenza di condanna alla reintegrazione del ricorrente e di altri lavoratori, ricollocava gli stessi presso un punto vendita con “persistenti andamenti negativi” e soppresso dopo poco tempo.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente poiché in frode alla legge ex art. 1344 c.c. Il licenziamento, collegato con il provvedimento di trasferimento presso il punto vendita destinato alla chiusura, è stato utilizzato come mezzo per eludere l’applicazione delle disposizioni imperative in materia di limitazione al potere di recesso del datore di lavoro. La Corte afferma altresì che la mancata impugnazione del trasferimento nei termini di legge non impedisce di valutarlo in via incidentale quale elemento collegato al successivo licenziamento in frode alla legge.