Corte d’Appello di Roma, 19 febbraio 2021

19 Febbraio 2021

In caso di successione di contratti di somministrazione a termine, è tempestiva l’impugnazione del solo ultimo recesso per l’accertamento del rapporto a tempo indeterminato, qualora vi sia unicità del rapporto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello conferma la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso di un lavoratore per l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per successione di contratti di somministrazione a termine, stante l’illegittimità di tali contratti. La Corte, rigettando l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del termine, estende a tale tipologia contrattuale la giurisprudenza formatasi in tema di contratti di lavoro a progetto, per la quale, qualora la successione di contratti a progetto si ponga all’interno di un unico rapporto di lavoro, la decadenza di cui all’art. 32 l. 183/2010 per l’impugnazione dei medesimi decorre non già dai singoli recessi bensì dal recesso dall’ultimo contratto.