Corte d’Appello di Roma, 2 ottobre 2017
Eccepita l’incostituzionalità della regola (di fonte giurisprudenziale) che nega il diritto alla retribuzione al lavoratore che ha subito una illegittima cessione a terzi del rapporto, per trasferimento di ramo d’azienda, ma che non viene di fatto reintegrato dal cedente.
Pubblicata in Gazzetta ufficiale, il 7 febbraio 2018, l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1206,1207, 1217 del codice civile, in quanto applicati alla fattispecie del lavoratore ceduto ad altro datore di lavoro nell’ambito una esternalizzazione di ramo d’azienda, che abbia ottenuto una sentenza di condanna al ripristino del rapporto presso l’impresa cedente la quale, tuttavia, non abbia eseguito l’ordine giudiziale. Per questi casi, la giurisprudenza di cassazione afferma che il lavoratore, pur se il rapporto presso la cedente è stato giuridicamente ricostituito, non ha diritto alla retribuzione ma solo al risarcimento del danno, tenendosi conto a tal fine della retribuzione ancora percepita lavorando presso il cessionario.
La Corte di merito dissente da tale interpretazione ma, considerato che la stessa è ormai consolidata, solleva la questione di legittimità costituzionale della disciplina del risarcimento, ritenendo che da un lato si crei una disparità rispetto alla disciplina generale della mora del creditore, e dall’altro sia leso il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale.