Corte d’Appello di Roma, 24 novembre 2023

24 Novembre 2023

La carenza di una adeguata informazione sulla conservazione dei dati informatici del lavoratore, acquisiti con controlli tecnologici, determina l’inutilizzabilità degli stessi a fini disciplinari.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello applica il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui i controlli tecnologici sui dati del lavoratore, a fini difensivi, sono consentiti solo successivamente all’insorgere del fondato sospetto di commissione da parte del dipendente di fatti illeciti: solo così si ha un corretto bilanciamento fra esigenze aziendali e tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Qualora i dati siano raccolti prima dell’insorgere del fondato sospetto, l’utilizzabilità degli stessi è subordinata alla circostanza che il lavoratore abbia ricevuto adeguata informazione delle modalità di uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli, oltre che della normativa sulla privacy.
Nel caso di specie, l’acquisizione dei dati informatici utilizzati in sede disciplinare è stata effettuata prima dell’insorgere del fondato sospetto dell’espletamento di attività illecite da parte della lavoratrice, posto che le condotte contestate sono emerse proprio dai dati raccolti dal computer a lei assegnato. Inoltre, dall’istruttoria è emerso che nel Modello organizzativo Privacy datoriale non fossero in alcun modo regolamentate le modalità di conservazione e trattamento dei dati risultanti dalla cronologia browser della navigazione su internet dei dipendenti, con la conseguente inutilizzabilità degli stessi a fini disciplinari.