Corte d’appello di Roma, 30 marzo 2022

30 Marzo 2022

Nulla la destituzione dell’autoferrotranviere se manca la delibera del Consiglio di Disciplina.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Collegio accoglie il reclamo ex art. 1, c. 58, L. 92/2012 e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di una macchinista che era stata destituita per aver presentato certificati medici (ritenuti) non autentici a giustificazione delle giornate di assenza. La Corte ha affermato che, trattandosi di un rapporto soggetto alla disciplina legale degli autoferrotranvieri, prima di comunicare la destituzione il datore di lavoro avrebbe preliminarmente dovuto esperire la procedura di acquisizione della valutazione da parte del Consiglio di disciplina prevista negli artt. 53 e 54 del Regio Decreto 148/1931. Nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva provveduto agli adempimenti necessari alla costituzione del Consiglio e aveva dunque impedito alla dipendente di esercitare la facoltà prevista dall’art. 53 del Decreto.