Corte d’appello di Roma, 30 novembre 2023

30 Novembre 2023

Il datore che dispone senza consenso il trasferimento di una lavoratrice “caregiver” deve provare l’impossibilità di adibirla al lavoro nella sede originaria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte capitolina conferma la sentenza di primo grado e nega la natura transitoria del provvedimento datoriale – formalmente qualificato come “trasferta temporanea” – dichiarando di conseguenza illegittimo il trasferimento disposto senza il consenso della lavoratrice, necessario ai sensi dell’art. 33 L. 104/1992.
Il Collegio afferma che nel caso di una madre con necessità di assistere la figlia in condizioni di handicap il sindacato del giudice sulle scelte datoriali debba essere più penetrante, e stabilisce che il trasferimento sarebbe stato legittimo soltanto laddove il datore di lavoro avesse provato l’impossibilità di adibire la dipendente nella sede originaria e al contempo l’inamovibilità di tutti i lavoratori ivi presenti.