Corte d’Appello di Roma, 9 aprile 2019

9 Aprile 2019

L’art. 3, comma 2 del d.lgs. 23/2015, che prevede la reintegrazione per il caso di licenziamento disciplinare per il quale sia direttamente provata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale non modifica la regola generale che onera il datore di lavoro della prova circa la sussistenza del motivo del licenziamento.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, precisa come l’art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015, laddove prevede che qualora sia direttamente provata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo si applichi la tutela reintegratoria, non configura un’inversione dell’onere probatorio prescritto dall’art. 5 legge 604/1966, ma incide soltanto sul grado di tutela. Nel caso, risultante chiaramente mancante la prova della responsabilità addebitata al lavoratore, è stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito