Corte d’Appello di Torino, 11 gennaio 2019
Riformata la prima sentenza sui “riders” di Foodora: il rapporto di lavoro del ciclofattorino va ricondotto alle “collaborazioni etero-organizzate”, e deve applicarsi la disciplina del lavoro subordinato.
La Corte d’Appello di Torino accoglie (almeno in parte) le domande di tutela proposte dai “ciclofattorini” di Foodora, che erano state respinte in primo grado con una nota e discussa sentenza del Tribunale di Torino n. 778/2018 del 7.5.2018. Al momento si conosce soltanto il dispositivo della pronuncia, di cui dovranno attendersi le motivazioni: dalla lettura della decisione si comprende tuttavia che la Corte ha accolto la domanda proposta in subordine dai lavoratori. Per la Corte, sembra di capire, se anche il rapporto di lavoro del rider non può considerarsi subordinato secondo i criteri classici, egli ha comunque diritto a vedersi applicata la relativa disciplina (ed i relativi trattamenti retributivi) sulla base dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015: quella norma prevede che la disciplina del lavoro dipendente si applichi anche alle c.d. collaborazioni “etero-organizzate”, ovvero i “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.