Corte d’appello di Torino, 13 aprile 2022

13 Aprile 2022

Calcolo del premio di risultato collegato alla presenza in servizio: costituisce discriminazione diretta fondata sulla condizione di disabilità l’equiparazione a normale assenza delle assenze dovute alla propria disabilità o a doveri di assistenza a portatori di handicap.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La normativa di derivazione europea che regola la tutela della disabilità, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione, vieta di discriminare chiunque a motivo della disabilità, quindi anche persone non disabili che vengano discriminate a motivo della disabilità del soggetto che assistono. Nel caso di specie, la disciplina collettiva del premio di risultato equiparava alle giornate di presenza, utili ai fini del computo del premio di risultato, i permessi sindacali e le assenze per donazione di sangue, escludendo invece i fruitori di permessi ex L. 104/1992. La Corte ha ritenuto che criterio in questione dia luogo ad un trattamento sfavorevole fondato sulla disabilità, integrante una discriminazione diretta.