Corte d’Appello di Torino, 20 gennaio 2017
Ai licenziamenti collettivi effettuati senza indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta consegue la reintegrazione nel posto di lavoro.
Nel caso in esame la società convenuta procedeva con un licenziamento collettivo, senza indicare, né nelle lettere individuali, né nella comunicazione ai sindacati di cui all’art. 4, 9° comma della l. 223/1991, le concrete modalità applicative dei criteri di scelta, limitandosi a riferire l’utilizzo di una “coordinata applicazione dei criteri normativamente previsti”. Il giudice ritiene che tale omissione non costituisca violazione della procedura, bensì vizio sostanziale, dato che le comunicazioni aziendali non sono incomplete, ma del tutto assenti; ne consegue l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, 4° comma, l. 300/70.