Corte d’appello di Torino, 26 maggio 2022

26 Maggio 2022

La Corte d’appello conferma l’illegittimità, in caso di cessione di ipermercato, di qualificare i diversi reparti come rami d’azienda escludendo la cessione dei rapporti di lavoro degli addetti ad altri reparti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Seguendo l’indirizzo di altre pronunce di merito già segnalate da Wikilabour (Tribunale di Lodi 01/06/2022 e Tribunale di Busto Arsizio 15/02/2022) la Corte torinese censura l’operazione compiuta dalle Società appellanti, le quali avevano suddiviso un ipermercato identificando i rami d’azienda in un reparto food e in un reparto no food, configurando la cessione del primo come trasferimento di ramo d’azienda. Al contrario, l’aver riqualificato come ramo d’azienda un reparto privo di autonomia funzionale e destinato poi ad essere dismesso, sospendendo dallo svolgimento della prestazione i lavoratori, i cui rapporti di lavoro non erano stati ceduti, configura una violazione dell’art. 2112 c.c.