Corte d’appello di Torino, 26 maggio 2022
La Corte d’appello conferma l’illegittimità, in caso di cessione di ipermercato, di qualificare i diversi reparti come rami d’azienda escludendo la cessione dei rapporti di lavoro degli addetti ad altri reparti.
Seguendo l’indirizzo di altre pronunce di merito già segnalate da Wikilabour (Tribunale di Lodi 01/06/2022 e Tribunale di Busto Arsizio 15/02/2022) la Corte torinese censura l’operazione compiuta dalle Società appellanti, le quali avevano suddiviso un ipermercato identificando i rami d’azienda in un reparto food e in un reparto no food, configurando la cessione del primo come trasferimento di ramo d’azienda. Al contrario, l’aver riqualificato come ramo d’azienda un reparto privo di autonomia funzionale e destinato poi ad essere dismesso, sospendendo dallo svolgimento della prestazione i lavoratori, i cui rapporti di lavoro non erano stati ceduti, configura una violazione dell’art. 2112 c.c.