Corte d’appello di Torino, 4 febbraio 2019

4 Febbraio 2019

Pubblicate la motivazioni della sentenza Foodora in appello: l’art. 2 D. Lgs. n. 81/2015 non è una norma apparente, né un’estensione della fattispecie della subordinazione, ma un terzo genere che si colloca tra lavoro subordinato e collaborazioni (genuinamente) autonome.
La Corte d’appello di Torino conferma la sentenza del Tribunale che aveva escluso che il rapporto dei riders di Foodora potesse considerarsi di lavoro subordinato, secondo i criteri classici di qualificazione. Tuttavia, in parziale riforma della Pronuncia, accoglie la domanda proposta in via subordinata dai lavoratori, relativa all’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, diretta a tutelare le “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. In particolare, il Collegio descrive tale norma come la fonte di “un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cc e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 n.3 c.p.c.”. Gli elementi caratterizzanti la fattispecie sono il concetto di etero-organizzazione in capo al committente – tale da determinare un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente – e la continuatività della prestazione di lavoro, da intendersi in senso ampio (ovvero sia come non occasionalità della prestazione sia come svolgimento di attività che vengono reiterate nel tempo al fine di soddisfare i bisogni delle parti).
L’art. 2 D. Lgs 81/2015 comporta l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni che tuttavia, secondo il Collegio, continuano a mantenere la loro natura: premessa che induce la Corte a riconoscere ai lavoratori le differenze retributive con i trattamenti da lavoro subordinato, negando tuttavia l’applicazione della disciplina dei licenziamenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito