Corte d’appello di Torino, 5 agosto 2022

5 Agosto 2022

In mancanza di un effettivo superamento del periodo di comporto, anche in regime di “tutele crescenti” il licenziamento è nullo e si applica la tutela reintegratoria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Collegio accoglie il ricorso di un lavoratore che si era visto intimare il recesso per superamento del periodo di comporto senza che ve ne fossero i presupposti. Per tale motivo aveva ottenuto dal Giudice di primo grado una sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, ma con applicazione della sola tutela indennitaria ai sensi dell’art. 3, c. 1, del d.lgs. 23/2015. In parziale riforma della sentenza appellata la Corte, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il licenziamento, adottato senza che vi sia un effettivo superamento del periodo di comporto indicato nel CCNL, è nullo per violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 2110 cod. civ., ha applicato la tutela reintegratoria di cui all’art. 2 del d.lgs. 23/2015.