Corte d’Appello di Torino, 8 aprile 2014 sentenza in causa 2013-1000

8 Aprile 2014

A norma del decreto legislativo n. 66 del 2003 sull’orario di lavoro, è sempre dovuta la maggiorazione retributiva per il lavoro notturno, ancorché la contrattazione collettiva nulla disponga al riguardo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il diritto del lavoratore ad una retribuzione più elevata quando svolga lavoro notturno è oggetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie sull’orario di lavoro e da ultimo dell’art. 13 del d.lgs. n. 66/2003, il quale affida alla contrattazione collettiva la scelta tra una riduzione di orario o di un trattamento indennitario per il lavoratore notturno. Nel caso in esame, in cui il contratto collettivo di settore non aveva operato alcuna scelta tra i due possibili trattamenti, la Corte torinese ha affermato che fosse dovuta una maggiorazione retributiva (in misura determinata in via equitativa), nel rispetto della normativa comunitaria nonché in forza del principio di proporzionalità della retribuzione stabilito dall’art. 36 Cost.