Corte d’appello di Torino 8 ottobre 2013, n. 1032
Confermata la responsabilità solidale delle pubbliche amministrazioni per i trattamenti dovuti ai dipendenti degli appaltatori sino alla recente modifica del d.l. 76/2013: quest’ultima, infatti, ha valore innovativo e non interpretativo della precedente disciplina.
L’art. 29, 2° comma, del d.lgs. 276/2003 prevede un’importante garanzia per i lavoratori impiegati negli appalti di opere o servizi, stabilendo che per i relativi trattamenti normativi e previdenziali il committente sia responsabile in solido, insieme al datore di lavoro. Fin dall’entrata in vigore di tale disciplina è sorto un rilevante contenzioso sulla questione se tale regola si applichi anche agli appalti delle pubbliche amministrazioni, con la giurisprudenza di merito schierata in modo prevalente per la soluzione affermativa. L’art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, intervenendo in materia, ha oggi escluso le pp.aa. da tale obbligo: subito si è posto il problema se tale modifica valesse per il futuro o potesse spiegare effetti anche per l’interpretazione della regola del 2003 (con possibili effetti dirompenti su tutto il contenzioso pendente). La Corte d’appello di Torino ha ora stabilito che la disposizione del 2013 non può essere qualificata come norma interpretativa e, pertanto, può trovare applicazione solo con riferimento agli appalti successivi alla sua entrata in vigore.