Corte d’appello di Trento, 11 ottobre 2018

11 Ottobre 2018

Licenziamento collettivo: la non veridicità delle circostanze dichiarate nella comunicazione di avvio della procedura, relative alla situazione di crisi aziendale, determina l’applicazione della reintegrazione ex art. 18 c. 4 Stat. Lav., e non il mero indennizzo.
La sentenza affronta in modo innovativo la questione relativa all’individuazione della sanzione applicabile al licenziamento collettivo illegittimo, qualora l’illegittimità non sia riconducibile né a un vizio meramente procedurale né alla violazione dei criteri di scelta. Sul punto, la sentenza si discosta consapevolmente dall’orientamento interpretativo secondo il quale, nei licenziamenti collettivi, non sarebbe possibile un controllo del giudice sul presupposto sostanziale della riduzione del personale.
La non veridicità delle circostanze dichiarate che causerebbero i licenziamenti determina la mancanza di prova dei presupposti di fatto che legittimano l’apertura della procedura, nonché il venir meno del nesso causale fra la riduzione di personale e i singoli licenziamenti. In assenza di tali presupposti, la fattispecie è da ricondursi pienamente nell’ambito di cui all’art. 18, commi 7 e 4, Stat. Lav. per cui la manifesta insussistenza del fatto determina il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito