Corte d’Appello di Trieste, 3 marzo 2023

3 Marzo 2023

Procedura di mobilità tra amministrazioni pubbliche: è discriminatoria la mancata nomina dovuta alla non piena idoneità fisica, se la stessa nomina era possibile adottando ragionevoli accomodamenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Una lavoratrice si era collocata utilmente nella graduatoria di un bando di mobilità presso un’azienda sanitaria, la quale non aveva però dato poi seguito alla nomina, per assenza della piena idoneità fisica alla mansione. La Corte d’Appello respinge la richiesta di rettifica del bando di mobilità avanzata dalla ricorrente, ritenendo non lesiva del principio di parità di trattamento tra lavoratori la previsione del possesso della “piena idoneità fisica al posto da ricoprire e di assenza di limitazioni psico-fisiche alle funzioni di appartenenza”. Tuttavia, stante la compatibilità delle limitazioni della ricorrente con la nozione eurounitaria di disabilità, la Corte accerta la portata discriminatoria dell’inosservanza dell’obbligo di verificare la possibilità di impiegare la lavoratrice mediante l’adozione di soluzioni ragionevoli, non essendo stato provato l’onere sproporzionato dei provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati in relazione alle specificità del posto di lavoro.