Corte d’Appello di Venezia, 2 dicembre 2016

2 Dicembre 2016

Il lavoratore reintegrato per insussistenza del fatto contestato, in una controversia nella quale era mancata la dimostrazione della abitualità delle condotte imputate al dipendente, non può essere licenziato nuovamente contestando le medesime condotte.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La pronuncia in esame si colloca in una vicenda complessa, che in una prima fase aveva dato origine alla nota sentenza della Cassazione n. 23669 del 2014: pronuncia con la quale era stato riconosciuto il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro per insussistenza del fatto contestato, poiché la datrice di lavoro gli aveva addebitato lo svolgimento “abituale” di condotte ritenute scorrette, ma tale abitualità non era risultata provata in giudizio. Dopo la conclusione della prima controve