Corte d’Appello di Venezia, 22 aprile 2024
La lettera di licenziamento indica come soppresse solo alcune delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore: diritto alla reintegrazione.
La Corte d’Appello accoglie il reclamo presentato da un lavoratore contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento da lui subìto per soppressione del suo posto di lavoro ed esternalizzazione delle mansioni svolte. Secondo il Collegio la lettera di licenziamento indicava come soppresse solo alcune delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore; tuttavia, in virtù del principio di immutabilità, non è consentito al datore di lavoro integrare le ragioni del licenziamento in un secondo momento, o addirittura in giudizio. Di conseguenza, non sussistendo un pieno nesso di causalità tra le scelte di organizzazione aziendale e il licenziamento del dipendente, egli va reintegrato nel posto di lavoro.