Corte d’appello di Venezia, 25 gennaio 2019

25 Gennaio 2019

La richiesta stragiudiziale di pagamento delle retribuzioni arretrate, effettuata prima del fallimento della società appaltatrice, è sufficiente a integrare i requisiti per l’operatività dell’art. 1676 c.c., costituendo un vincolo di indisponibilità sul credito dell’appaltatore, ancorché il committente abbia corrisposto in sede fallimentare il compenso per l’appalto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito