Corte d’Appello Firenze, 12 luglio 2016

12 Luglio 2016

Una volta accertata la discriminazione di genere nei confronti della lavoratrice madre spetta il risarcimento del danno non patrimoniale nella forma del c.d. danno comunitario.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte fiorentina risolve una questione relativa ad una complessa vicenda di lamentata discriminazione di genere da parte di una lavoratrice madre, correggendo in parte la sentenza di primo grado. In particolare, accertata la presenza di comportamenti discriminatori iniziati nel momento in cui la lavoratrice comunicava lo stato di gravidanza (e consistiti in richieste di lavoro durante la maternità, sollecitazioni a presentare le dimissioni, demansionamento e ferie forzate), riconosce per tutto il periodo di discriminazione (anche) il danno non patrimoniale finalizzato, in osservanza della disciplina europea in materia, a svolgere una funzione sia ripristinatoria che dissuasiva, e lo liquida in via equitativa nel 50% della retribuzione mensile.