Corte di cassazione 14 marzo 2014 n. 6047
È nullo il LICENZIAMENTO DI UN GIORNALISTA intimato in forza del C.C.N.L. di categoria che consente al datore di lavoro di recedere LIBERAMENTE quando il lavoratore ha compiuto il sessantesimo anno di età, con almeno 33 anni di contributi.
Nel caso esaminato la Corte ha valutato che la norma del contratto collettivo giornalisti contrasti con l’art. 4 della legge n. 108 del 1990, interpretata nel senso che solo la maturazione del diritto alla PENSIONE DI VECCHIAIA (e pertanto, all’epoca, al sessantacinquesimo anno di età) consenta al datore di lavoro la libera recedibilità dal rapporto. La sentenza conferma pertanto la decisione di merito che ha annullato il licenziamento intimato ad un giornalista al compimento di sessanta anni e ne ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro. – Sezione: Rapporto di lavoro