Corte di cassazione 5 febbraio 2014 n. 2631
CFL ULTIMO ATTO: la Cassazione esclude che le imprese italiane possano invocare il LEGITTIMO AFFIDAMENTO nella legge italiana per evitare di restituire le agevolazioni contributive fruite per la stipulazione di CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO e per la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Giunge così a definitivo compimento la ultradecennale vicenda – riassunta puntualmente nella sentenza – relativa dichiarazione di incompatibilità col mercato comune europeo delle agevolazioni contributive previste in Italia per i contratti di formazione e lavoro. Con quest’ultima decisione, la Corte, oltre a confermare che il diritto al recupero dei contributi in tal modo omessi si prescrive in dieci anni dalla data di notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria (4 giugno 1999), ricorda in particolare come, secondo la Corte di giustizia U.E., le singole imprese possano invocare il legittimo affidamento per escludere l’obbligo di restituire gli aiuti ricevuti unicamente nel caso in cui l’aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura in proposito prevista dal Trattato, nel caso di specie non rispettata dall’Italia (preventiva comunicazione del progetto di legge alla Commissione europea e relativa approvazione da parte di essa)