Corte di cassazione, 8 marzo 2016, n. 4509
La Corte ribadisce che l’onere di repechage anche in mansioni inferiori (col consenso del lavoratore) riguarda pure il caso di soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente.
La giurisprudenza di cassazione ha in proposito esteso il principio, originariamente affermato in caso di sopraggiunta inabilità ad un determinato lavoro, anche al caso della soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente, sicché nel giudizio in parola la Corte ha censurato la sentenza dei giudici di merito che avevano omesso di considerare se il datore di lavoro avesse offerto inutilmente al dipendente, prima di licenziarlo, un diverso posto di lavoro in azienda, anche se di livello professionale inferiore a quello precedente. – Sezione: rapporto di lavoro.