Corte di cassazione, ordinanza 10 aprile 2019 n. 10023
La soppressione del posto cui era addetto il dipendente non ne legittima la totale privazione di mansioni.
Un’impresa, condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali a un dipendente privato per lungo tempo di ogni mansione dopo la soppressione del suo posto di lavoro, si era difesa sostenendo che la privazione di mansioni era avvenuta in realtà per svolgere tra le parti le trattative necessarie per individuare una posizione alternativa possibile, anche deteriore. La Corte, come i giudici dell’appello, respingono tale difesa in base al principio di cui alla massima e in ragione della genericità della deduzione che non indicava quali compiti alternativi fossero possibili e fossero stati offerti al dipendente. – Sezione: rapporto di lavoro