Corte di cassazione, ordinanza 10 luglio 2024 n. 18904
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere di repêchage anche a tempo determinato.
In un giudizio di impugnazione del licenziamento di un ingegnere, impiegato di elevato livello, per soppressione del posto, la Corte ribadisce anzitutto la propria più recente e consolidata giurisprudenza, secondo cui l’onere della prova in materia di repêchage grava in tal caso interamente sul datore di lavoro mentre il lavoratore non ha alcun onere neppure di allegazione (censurando la Corte d’appello che, viceversa, aveva lamentato la genericità e tardività in proposito delle allegazioni del dipendente). Inoltre, tale onere della prova è esteso anche alle mansioni inferiori presenti in azienda al momento del licenziamento. Sicché in presenza di mansioni alternative, anche se di livello inferiore e anche se a tempo determinato, il datore di lavoro deve provare, prima di licenziare il dipendente, di avergliele offerte, potendo recedere dal rapporto solo in caso di rifiuto.