Corte di cassazione, ordinanza 10 settembre 2018 n. 21947
Ha diritto alle retribuzioni il dipendente non riammesso successivamente all’annullamento del termine del contratto.
Nel caso esaminato, il lavoratore si era visto escludere dal computo del t.f.r. gli importi dovuti a causa dell’inadempimento del datore di lavoro all’ordine di riammissione in servizio a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, in ragione della ritenuta natura risarcitoria degli stessi. La Corte viceversa distingue tra ciò che è dovuto (prima della disciplina di cui all’art. 32 della legge n. 182/2010) tra la scadenza del termine e la sentenza dichiarativa d’illegittimità dello stesso, che ha natura risarcitoria e le spettanze successive all’ordine di riammissione non ottemperato, che hanno natura retributiva e sono dovute dal momento dell’offerta della prestazione da parte del dipendente.
Sezione: rapporto di lavoro