Corte di cassazione, ordinanza 10 settembre 2018 n. 21947

10 Settembre 2018

Ha diritto alle retribuzioni il dipendente non riammesso successivamente all’annullamento del termine del contratto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, il lavoratore si era visto escludere dal computo del t.f.r. gli importi dovuti a causa dell’inadempimento del datore di lavoro all’ordine di riammissione in servizio a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, in ragione della ritenuta natura risarcitoria degli stessi. La Corte viceversa distingue tra ciò che è dovuto (prima della disciplina di cui all’art. 32 della legge n. 182/2010) tra la scadenza del termine e la sentenza dichiarativa d’illegittimità dello stesso, che ha natura risarcitoria e le spettanze successive all’ordine di riammissione non ottemperato, che hanno natura retributiva e sono dovute dal momento dell’offerta della prestazione da parte del dipendente.
Sezione: rapporto di lavoro