Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19659

11 Luglio 2023

L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche se il lavoratore è sospeso cautelarmente e quindi licenziato per giusta causa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, il dipendente di una ASL, licenziato per giusta causa, aveva chiesto il pagamento delle ferie non godute maturate nel periodo antecedente la sua sospensione cautelare perdurata fino al licenziamento. Attenendosi alla prassi vigente presso la ASL, i giudici di merito avevano accolto parzialmente la domanda, ritenendo non più fruibili le ferie non godute entro il semestre successivo all’anno di maturazione. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, ribadisce la propria recente giurisprudenza, conforme al diritto comunitario, secondo la quale la perdita del diritto alle ferie non godute consegue solo nel caso in cui il datore di lavoro provi il proprio intervento e la propria collaborazione per consentire e incoraggiare il dipendente a fruirne per tempo; verifica che nel caso in esame la Corte d’appello non aveva effettuato. Respingendo poi il ricorso incidentale della ASL, la Corte afferma che il fatto che a causa della commissione di un reato il lavoratore sia stato prima sospeso cautelarmente e poi licenziato per giusta causa non incide sulla persistenza del diritto alle ferie maturate nel periodo precedente e non godute.