Corte di cassazione, ordinanza 11 ottobre 2017 n. 23857

11 Ottobre 2017

Il diritto di scelta della sede lavorativa più vicina al parente disabile da assistere sussiste anche in corso di rapporto di lavoro, in termini quindi di diritto al trasferimento, salvo che ciò leda in maniera consistente gli interessi oggettivi dell’impresa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

I giudici di merito avevano fondato l’accoglimento della domanda, oltre che sull’art. 33, comma 5° della L. n. 104 del 1992, anche sul sesto comma del medesimo articolo e quindi in ragione del fatto che anche il ricorrente era invalido in situazione di gravità e, come tale, aveva diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Col ricorso la Cassazione è stata peraltro investita delle sole censure riguardanti il primo profilo, respingendole, ribadendo che le eventuali gravi esigenze impeditive del trasferimento devono essere specificatamente provate dall’impresa che le deduce.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico e privato