Corte di Cassazione, ordinanza 12 aprile 2024, 9937
Ancora sul licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica.
Nel giudizio relativo a un licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, la Cassazione, confermando il suo annullamento con la reintegra del lavoratore, riassume la propria consolidata giurisprudenza, ribadendo che in materia: (i) grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, al fine di rendere ancora possibile la sua utilizzazione; (ii) ove sia stata accertata la “insussistenza dei fatto” – nozione comprensiva della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore – va comunque applicata la sanzione reintegratoria, non essendo più necessario, per intervento della Corte costituzionale, che tale insussistenza sia “manifesta”.