Corte di cassazione, ordinanza 12 luglio 2017 n. 17174
In caso di nullità del termine apposto a un unico contratto di lavoro con la P.A., non è applicabile, per la determinazione del risarcimento danno, l’art. 32 della legge n 183 del 2010, ma il dipendente deve provare il danno subito.
A seguito delle precisazioni contenute nella pronuncia delle S.U. del 2016 n. 5072, si è formata nel 2017 una giurisprudenza, ribadita dall’ordinanza in esame, secondo cui, in materia di risarcimento danni di cui all’art. 36, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 per il caso di illegittima apposizione di un termine ai contratti di lavoro con la P.A., si applica, per agevolare la determinazione del danno, l’art. 32 della legge n. 183/2010 unicamente nel caso di pluralità di contratti a termine illegittimi, mentre nell’ipotesi di un unico contratto, si applicano le regole del diritto comune, per cui il lavoratore deve provare l’intero danno danno subito (che comunque non può essere rappresentato dalle retribuzioni perdute, in quanto nel pubblico impiego non è prevista la reintegrazione).
Sezione: rapporto di lavoro pubblico