Corte di Cassazione, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16785

13 Giugno 2023

Nulla l’assunzione a termine in sostituzione di dipendente assente, se non può mai essere eseguita per divieto delle mansioni in gravidanza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La vicenda riguarda una psichiatra che, dopo aver sottoscritto con una ASL un contratto a tempo determinato per la sostituzione di un medico assente nel reparto di psichiatria, pochi giorni prima della data di inizio del rapporto di lavoro aveva comunicato il proprio stato di gravidanza all’azienda, che, appresa la notizia, aveva deciso di annullare la delibera di conferimento dell’incarico, in quanto il disposto dell’art. 7, d.lgs. 151/11, All. A, punto L – che vieta, tra l’altro, l’assegnazione, durante la gravidanza, di mansioni di assistenza e cura di soggetti affetti da malattie mentali – avrebbe impedito alla lavoratrice di svolgere le mansioni per le quali era stata assunta. La Cassazione, nel confermare il rigetto della domanda di reintegrazione della ricorrente, osserva che il ricorrere fin dal primo giorno di lavoro di un impedimento, connesso a un divieto normativo, destinato a perdurare per tutta la durata del rapporto, determina un vizio originario e radicale del contratto, vista l’impossibilità giuridica (dell’oggetto), oltre che l’illiceità (della causa), di attuare il programma negoziale in esso incorporato; vizio integrante la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, co. 2, c.c. A fronte di tale nullità di natura obbiettiva, la ASL ha giustamente, secondo la corte, ritenuto di non far iniziare il rapporto di lavoro e poi di rifiutare l’attuazione del contratto.