Corte di cassazione, ordinanza 13 novembre 2023 n. 31451

13 Novembre 2023

Ancora sull’obbligo di repechage nel licenziamento per g.m.o.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di licenziamento di un lavoratore per soppressione del posto, la Cassazione ripercorre la propria più recente e consolidata giurisprudenza, ricordando anzitutto come in tal caso non è sufficiente al datore di lavoro dimostrare l’effettività della sua scelta, ma è anche necessario provare di aver offerto al lavoratore una posizione equivalente disponibile o, in mancanza, inferiore, senza limitarsi (come fatto nel caso esaminato dall’impresa) al livello immediatamente inferiore a quello ricoperto dal dipendente; libero poi questi di accettare o meno le nuove mansioni di cui si riveli capace, in caso negativo correndo il rischio del licenziamento. La Corte ha infine ribadito che “l’insussistenza del fatto” addotto in questi casi a fondamento di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si realizza anche solo per mancanza di uno dei due elementi di cui esso si compone, la soppressione del posto e l’impossibilità o il rifiuto di repechage, dando comunque ingresso alla tutela reintegratoria (che nel caso in esame era stata viceversa negata dai giudici di merito).