Corte di cassazione, ordinanza 13 novembre 2023 n. 31561

13 Novembre 2023

Sull’onere di repechage se sono disponibili mansioni del medesimo livello.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il ricorso avverso il licenziamento di una cassiera per soppressione del posto era stato respinto dalla Corte d’appello sulla base della considerazione, quanto all’impossibilità di repechage, che, sebbene fossero state contestualmente effettuate dall’impresa assunzioni di camerieri, addetti al banco e aiuti di cucina, appartenenti allo stesso livello contrattuale della cassiera, tuttavia si sarebbe trattato all’evidenza di professionalità diverse, tra di loro non equivalenti. La decisione è cassata dalla Cassazione, la quale rileva che a seguito della modifica dell’art. 2103 del cod. civ, che rende ora esigibili a vantaggio dell’impresa, anche previa formazione, mansioni comunque appartenenti alla categoria legale e al livello contrattuale di quelle in precedenza svolte dal dipendente, si è d’altra parte reso più stringente, a vantaggio della stabilità del rapporto di lavoro, l’onere gravante sul datore di lavoro di provare l’oggettiva impossibilità di assegnare al dipendente, in caso di soppressione del suo posto di lavoro, mansioni diverse incluse nel medesimo livello contrattuale.