Corte di Cassazione, ordinanza 14 giugno 2024, n. 16630
Sulla scadenza del termine stabilito per la revoca del licenziamento.
Una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo, avendo ricevuto un telegramma di revoca del licenziamento il 16° giorno successivo dall’impugnazione dello stesso, aveva dichiarato inefficace la revoca a norma del comma 10° dell’art. 18 S.L. e si era rifiutata di riprendere servizio (esponendosi ad un secondo subordinato licenziamento per giusta causa). Nel giudizio promosso dalla lavoratrice, il problema da risolvere era se i quindici giorni dalla ricezione dell’impugnazione del licenziamento prescritti per l’efficacia della revoca dello stesso dalla norma di legge citata abbiano come scadenza il giorno della ricezione della revoca oppure della semplice spedizione, nel caso in esame effettuata nella giornata precedente. In proposito, la Corte rileva che l’art. 18, co. 10, l. 300/70, stabilisce che la revoca va “effettuata” nei quindici giorni dalla “comunicazione” dell’impugnazione del licenziamento medesimo: ne consegue che il dato testuale, che àncora il dies a quo alla comunicazione dell’impugnativa di licenziamento e il dies ad quem all’effettuazione della revoca, senza alcun riferimento alla comunicazione di questa all’interessato, induce a ritenere sufficiente il mero invio della revoca al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine.