Corte di cassazione, ordinanza 14 maggio 2018 n. 11584
Licenziabile il conducente di camion aziendale che per colpa esclusiva tampona un altro automezzo.
La Corte d’appello aveva infatti ritenuto che il comportamento del conducente, che non aveva rispettato le distanze di sicurezza, provocando un consistente danno economico all’azienda e che già in due precedenti occasioni aveva provocato incidenti, avesse fatto venire meno la fiducia sulla correttezza del futuro svolgimento del rapporto. La Cassazione conferma la sentenza, ribadendo che giustifica il licenziamento disciplinare quel comportamento che costituisce grave violazione degli obblighi del rapporto, ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario; da valutare in base alla natura e alla qualità del rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto, ad danno eventualmente arrecato, al tipo di partecipazione soggettiva dell’autore.
Sezione: rapporto di lavoro