Corte di cassazione, ordinanza 14 marzo 2019 n. 7318

14 Marzo 2019

Le dimissioni da un rapporto di lavoro a termine valgono anche se successivamente questo venga retroattivamente convertito a tempo indeterminato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza dà atto che sull’argomento si è recentemente formato un orientamento uniforme in sede di legittimità nel senso sopra indicato, salvo che il lavoratore impugni le dimissioni per uno dei vizi della volontà (errore, dolo o violenza). Ciò non esclude, peraltro, il diritto del lavoratore dimissionario di chiedere poi l’annullamento del termine, ma solo ai fini del risarcimento danni.
Sezione: rapporto di lavoro